Bonus 2024 genitori separati, divorziati o non conviventi – Mancato pagamento dell’assegno di mantenimento durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19? Ci pensa l’Inps a rimborsare sino a € 800,00 per 12 mensilità, per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022.

La domanda per ottenere il bonus genitori separati, divorziati, non conviventi può essere presentata all’INPS dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024. Ecco come funziona.

Cos’è

È una misura a sostegno di famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi per garantire la continuità del mantenimento dei figli.

A chi è rivolto

Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (es. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo), con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore.

Come funziona

Il contributo spetta al genitore che nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19) non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Il contributo può arrivare a un massimo di 800 euro per 12 mensilità ed è corrisposto dall’INPS in unica soluzione.

La misura verrà erogata fino a esaurimento delle risorse del fondo appositamente istituito dalla legge per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, che ammontano a 10 milioni di euro.

Domanda

REQUISITI

Il bonus spetta al genitore che presenta la domanda che:

  • abbia un reddito IRPEF non superiore a 8.174 euro nelle annualità di mancata corresponsione del mantenimento (2020, 2021 e 2022);
  • risulti convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità;
  • in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento, successivamente all’8 marzo 2020 e nei periodi per i quali viene richiesta la prestazione (non oltre al 31 marzo 2022).

Il bonus spetta laddove l’altro genitore separato, divorziato o non convivente in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia versato (in tutto o in parte) il mantenimento spettante all’altro genitore, in quanto si sia verificata:

  • la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni;

  • alternativamente, il genitore inadempiente abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

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