Art. 31 TUI: Il Permesso di Soggiorno per la Tutela dei Diritti del Minore. Avv. Gisela Suparaku e Avv. Andi Kulla.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha pronunciato un importante decreto di accoglimento, autorizzando la permanenza in Italia di una madre costaricense per garantire l’assistenza alla figlia minore in una fase delicata del suo sviluppo psicofisico. Il procedimento, patrocinato dagli Avvocati Andi Kulla e Gisela Suparaku dello Studio Legale E-K.L.I.P.S. & Partners, rappresenta un esempio paradigmatico dell’applicazione dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, che consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare la permanenza del familiare straniero “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore.
La vicenda riguarda una cittadina costaricense e la figlia minore. Il nucleo familiare si è trasferito in Italia dove la minore intraprendeva nell’immediato il percorso scolastico, completando il ciclo della scuola primaria con successo.
La situazione presentava elementi di particolare rilevanza sotto il profilo medico-sanitario. In Costa Rica, la minore manifestava difficoltà attentive che avevano portato alla prescrizione di psicofarmaci su indicazione della scuola, trattamento che la minore aveva vissuto con sofferenza. Dopo il trasferimento in Italia seguiva la sospensione di qualsiasi terapia farmacologica, in quanto non ritenuta necessaria con risultati immediati e positivi, sia per il rendimento scolastico che per il benessere generale della minore.
La valutazione neuropsichiatrica effettuata presso un ospedale romano confermava infatti l’assenza di necessità di trattamenti farmacologici, suggerendo unicamente un approfondimento presso il TSMREE di riferimento per una lieve difficoltà nel rispondere alle domande.
Il ricorso presentato dagli Avvocati Kulla e Suparaku si è fondato su una solida argomentazione giuridica che ha saputo coniugare i principi del diritto interno con quelli del diritto internazionale ed europeo. La difesa ha evidenziato come l’art.31 TUI debba essere interpretato alla luce del principio del superiore interesse del minore (il cosiddetto “best interest of the child”), sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e dall’art.28 del TUI stesso.
Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che ha progressivamente abbandonato l’interpretazione restrittiva dell’istituto in favore di una lettura più ampia, orientata alla tutela concreta del minore. Come evidenziato nel ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che i “gravi motivi” non richiedono necessariamente situazioni eccezionali o strettamente sanitarie, ma possono comprendere “qualsiasi danno effettivo e concreto” derivante dall’allontanamento del familiare o dallo sradicamento dall’ambiente di crescita.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha accolto integralmente la richiesta, autorizzando la permanenza della madre per un periodo di dodici mesi. La motivazione del decreto evidenzia la sussistenza di “gravi motivi, connessi con lo sviluppo psicofisico della figlia minore, piccola d’età attesa la necessità che la stessa venga accudita in maniera continuativa e stabile dal genitore, in questa delicata fase della sua evoluzione”.
Il Tribunale ha posto particolare enfasi sulla raccomandazione del neuropsichiatra infantile di effettuare un approfondimento presso il TSMREE competente, riconoscendo implicitamente l’importanza della continuità assistenziale e della stabilità dell’ambiente familiare per il benessere della minore.
Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma conferma inoltre l’importanza di un approccio multidisciplinare nelle questioni che coinvolgono minori stranieri, dove gli aspetti legali si intrecciano con quelli medici, psicologici e sociali. L’attenzione dedicata alla situazione sanitaria della minore e al suo percorso di integrazione scolastica ha rappresentato un elemento decisivo per il successo della strategia difensiva.
La decisione rappresenta un esempio virtuoso di come il diritto dell’immigrazione possa essere applicato con sensibilità e competenza tecnica, sempre nel rispetto del principio fondamentale secondo cui l’interesse del minore deve essere considerato preminente in tutte le decisioni che lo riguardano, conformemente agli standard internazionali e costituzionali di tutela dell’infanzia.