Adozione di maggiorenne: quando è possibile ottenere deroghe ai limiti di età e personalizzare il cognome. Sentenza Tribunale di Roma del 08 settembre 2025. – Avv. Andi Kulla e Avv. Vittorio Lisi

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento più avanzato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dimostrando come oggi sia possibile ottenere l’adozione di maggiorenne anche quando non si rispettino rigidamente i parametri tradizionali del codice civile, purché sussistano motivi meritevoli e situazioni affettive consolidate. Gli avvocati Andi Kulla e Vittorio Lisi hanno ottenuto una importante pronuncia su due aspetti dell’istituto: la possibilità di derogare al limite minimo di età tra adottante e adottando e la flessibilità nella scelta del cognome.

La decisione rappresenta un importante precedente che apre nuove prospettive per i professionisti del diritto che si trovano ad assistere clienti in situazioni familiari complesse, confermando l’evoluzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne verso una maggiore flessibilità interpretativa.

La sentenza n. 1871 del 08 settembre 2025, si inserisce nel solco dell’evoluzione che ha interessato l’adozione di maggiorenne, la quale, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5 del 2024, non persegue più esclusivamente la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuta “uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali”.

La questione del cognome: dall’anteposizione all’aggiunta.

Il primo profilo di particolare interesse riguarda la richiesta, formulata concordemente dalle parti, di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottata anziché anteporlo, in deroga all’articolo 299 del codice civile. Il Tribunale ha accolto tale istanza richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 135 del 2023, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la rigida previsione dell’anteposizione quando entrambe le parti si esprimano nel senso di aggiungere il cognome dell’adottante.

La tesi difensiva, pienamente accolta dal Collegio, si fondava sull’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 299 del codice civile, che deve tenere in considerazione la nuova funzione assolta dall’istituto e il rispetto dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla Costituzione sia come individuo – con particolare riferimento al diritto al nome – sia nelle formazioni sociali. Come evidenziato dalla Consulta, il cognome rappresenta infatti “il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità nei rapporti pubblici e privati, e incarnando la rappresentazione sintetica della sua personalità che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati”.

Il superamento del limite di età: flessibilità interpretativa per situazioni meritevoli.

Il secondo aspetto di rilievo concerne il superamento del limite minimo di diciotto anni di differenza di età tra adottante e adottando previsto dall’articolo 291 del codice civile. Anche su questo punto, la strategia difensiva si è rivelata vincente, con il Tribunale che ha fatto propri i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 5 del 2024.

La Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo il rigido divieto imposto al giudice di intervenire derogando al limite minimo nel divario di età, ritenendo che tale automatismo “si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, anche nell’ottica della mutata funzione e configurazione sociologica dell’istituto dell’adozione del maggiorenne”. Il punto di equilibrio è stato individuato nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, deve valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare al limite quando la riduzione del divario risulti esigua.

L’evoluzione dell’istituto e la tutela delle formazioni familiari.

La decisione del Tribunale di Roma testimonia come l’adozione di maggiorenne abbia acquisito una valenza solidaristica che va oltre la mera funzione patrimoniale, divenendo strumento di riconoscimento giuridico di legami affettivo-solidaristici consolidati nel tempo. Questo orientamento, già anticipato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 29684 del 2024, riconosce all’istituto la funzione di formalizzare “legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo”.

Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un forte legame affettivo di natura quasi genitoriale tra le parti, consolidatosi nel corso di decenni di convivenza familiare, che meritava tutela attraverso la formalizzazione giuridica del rapporto adottivo. La circostanza che l’adottanda fosse figlia della moglie dell’adottante ha ulteriormente rafforzato la valutazione positiva del Collegio circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione.

La sentenza rappresenta quindi un importante precedente che conferma l’evoluzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne verso una maggiore flessibilità interpretativa, capace di adattarsi alle nuove esigenze sociali e di tutelare efficacemente i diritti fondamentali della persona, in particolare il diritto all’identità personale e il diritto al riconoscimento delle formazioni familiari di fatto.

Articolo a cura dell’Avv. Andi Kulla.

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