L’irrilevanza penale delle dichiarazioni mendaci sul requisito della residenza decennale ai fini del reddito di cittadinanza: evoluzione giurisprudenziale e applicazioni pratiche. – Avv. Simone Savino

Il nostro Studio Legale Legale, con l’Avv. Simone Savino, ha recentemente seguito un procedimento penale avente ad oggetto l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), contestata a una cittadina straniera per aver dichiarato falsamente di possedere i requisiti richiesti per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, in particolare quello della residenza in Italia da oltre dieci anni.

Da tempo, la dottrina e la giurisprudenza si interrogano sulla rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci rese in sede di richiesta del beneficio, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della residenza decennale continuativa sul territorio nazionale, previsto dalla normativa istitutiva della misura.

Tale requisito ha rappresentato, fino a epoca recente, una condizione essenziale per l’accesso al reddito di cittadinanza. Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale – sia a livello interno che europeo – ne ha profondamente messo in discussione la legittimità, con importanti riflessi anche sul piano della responsabilità penale connessa alle dichiarazioni rese dai richiedenti.

In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-112/22 e C-223/22), unitamente alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione, ha affermato l’illegittimità del requisito della residenza decennale con riferimento ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, riconoscendo il loro diritto a un trattamento paritario rispetto ai cittadini italiani in materia di protezione sociale, assistenza e prestazioni economiche.

Secondo tali pronunce, gli Stati membri non possono subordinare l’accesso alle misure di welfare a requisiti discriminatori o sproporzionati, in violazione del principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, la mancanza del requisito della residenza decennale non può costituire presupposto per l’applicazione di sanzioni amministrative o penali nei confronti del richiedente straniero.

Alla luce di questi principi, il Tribunale investito del caso ha accolto le argomentazioni dell’Avv. Simone Savino, dichiarando il non luogo a procedere nei confronti dell’imputata, ritenendo che il fatto non sussiste, poiché la condotta contestata non può integrare un reato qualora il requisito dichiarato sia, di per sé, privo di legittimità giuridica.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale delineata rappresenta un significativo passo avanti verso il riconoscimento effettivo dei diritti sociali fondamentali anche in favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. Il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione europea trova così piena applicazione in un settore cruciale quale quello delle prestazioni assistenziali, eliminando discriminazioni indirette che penalizzavano ingiustificatamente i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

La neutralizzazione della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci relative al requisito della residenza decennale costituisce, pertanto, il naturale corollario di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della normativa, che privilegia la sostanza dei diritti rispetto al formalismo procedurale, in piena coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo e nazionale. Tale approccio ermeneutico conferma la necessità di una lettura sistematica delle norme penali che tenga conto dell’evoluzione del quadro costituzionale e sovranazionale, garantendo l’effettività dei diritti fondamentali attraverso un’applicazione delle sanzioni penali che sia proporzionata e rispettosa dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

 

Lascia un commento